lunedì 2 gennaio 2012

Resoconto sul contenzioso tra i Comitati per l'acqua pubblica di Latina e Acqualatina


* Legge 36 del 94 legge Galli istituzione del Servizio Idrico Integrato (SII)
* LEGGE REGIONALE L.R. 22 Gennaio 1996, n 6 recepimento Legge Galli e definizione degli ATO (Ambiti territoriali ottimali)- per le nostre zone viene istituito l'ATO4 Lazio meridionale-Latina del quale fanno parte 38 comuni
* convenzione di cooperazione tra i 38 comuni approvata da tutti i comuni ognuno con atto deliberativo del consiglio comunale (per Aprilia delibera n°2 del 16-2-1998 Approvazione schema Convenzione di Cooperazione)
Una volta creato l'ATO e le sue regole, inizia ad esercitare i suoi poteri la Conferenza dei sindaci e dei presidenti, che a norma dell'art. 6 della convenzione di cooperazione detta indirizzi ed orientamenti x la gestione del SII.
Tra il 2000 ed il 2002, avendo l'ATO4 deciso di affidare il SII ad una società mista 51%-49% (vedi art.13 c1 convenzione di cooperazione) è fatta la gara per la selezione del socio privato (allegati SINTESI ITER GARA.doc e CRONISTORIA AFFAIRE ACQUALATINA.xls).
Tutto l'iter della gara è molto sofferto. Non c'è accordo nella commissione giudicatrice e la Severn Trent, concorrente di IDROLATINA (ditte private in Acqualatina), presenta ricorso al TAR.
Il TAR non accoglie il ricorso. Viene sancita l'aggiudicazione della gara ad IDROLATINA.
Con la determinazione n. 55 del 1 agosto 2001 prot. 34170-36.XIV.4 del Dirigente Responsabile della Segreteria Tecnico Operativa Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 viene aggiudicata la gara.
Il 9 Aprile 2002 la Conferenza dei sindaci approva la Convenzione di gestione per il SII (senza la ratifica nei consigli comunali come previsto dalla LR6/96 e dall'art.17 della Conv. di Cooperazione) lo statuto della nascente società mista, i patti parasociali.
Si noti come con la delibera (allegato Conferenza ATO 4 atto n. 1 del 9 aprile 2002.doc) l'ATO4 attende l'esito del ricorso al TAR, ma nel frattempo approva gli atti propedeutici all'affido di servizio e per guadagnare tempo avvia "…le approvazioni di rito da parte dei consigli comunali".
Approvazioni di atti propedeutici (convenzione di gestione, statuto società. Piano, etc) che viene fatta solo da pochi comuni (allegato Lista comuni che hanno approvato atti propedeutici alla costituzione di Acqualatina.doc).
Si tenga presente che la convenzione di gestione approvata (contratto di servizio) cambia in molte parti rispetto a quella prevista dalla legge regionale, emessa con deliberazione della giunta regionale Delibera giunta regionale n. 6924 del 4-9-1997 Convenzione tipo SII (allegato DIFFERENZE fondamentali tra Convenzione tipo SII- Convenzione ATO4.doc). Tali differenze di fatto sono a favore del gestore, poiché lo tutelano oltre modo se non riesce ad onorare il contratto. Con l'art.17bis, per esempio, si prevede in ogni modo di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del gestore.
Il 25 Luglio 2002 davanti al notaio Maciariello in Latina veniva costituita Acqualatina spa.
I soci dovevano essere IDROLATINA srl (raggruppamento di imprese che era risultata vincitrice della gara d'appalto) ed i 38 comuni dell'ATO4.
La costituzione viene fatta di tutta fretta, infatti la sentenza del ricorso al tar della ditta corrente (allegato sentenza 961-2002 TAR LATINA ricorso SERVEN TRENT su gara Acqualatina-ATO4.doc) è del 12 Luglio 2002 ed anche se non conosco la data di deposito in cancelleria, credo si sta depositata almeno 1 settimana dopo.
Di fatti a costituire la società non si presentano i comuni di Bassiano, Pontinia, Ponza , che quindi non fanno parte di Acqualatina. Tant'è che per mantenere il 51% delle quote in mano pubblica in sede di costituzione devono ridefinire e riassegnare il capitale sociale.
Approvando l'atto costitutivo approvano anche lo statuto della società. Tale atto è fondamentale perchè di fatto detta le regole del gioco nel controllo societario, e i privati con quello statuto comandano più del pubblico (allegato perché ACQUALATINA non è controllata dalla parte pubblica.doc) Il Sindaco di Aprilia (ma la cosa vale x tutti i comuni) è presente ed autorizzato a costituire l'atto in forza alla delibera n.2 del 16/2/1998. Ma tale delibera non autorizzava il sindaco (legale rappresentante del comune) a costituire la società, bensì lo autorizzava a sottoscrivere la convenzione di cooperazione che istituiva l'ATO4. Tale atto oggi è stato da noi impugnato davanti al tribunale civile di LATINA- (rito societario R.G. 5694/2006) attraverso azione popolare sostitutiva (art.9 del TUEELL).
Da notare che presidente della società viene nominato il Presidente della Provincia che è anche presidente dell'ATO. Questa incompatibilità viene stigmatizzata dai giudici con sentenza (sentenza N. 2369-04 Tribunale civile LATINA su conflitto interesse di MARTELLA.doc), ma di fatti la decisione è tardiva poiché all'atto dell'emissione della sentenza, il Presidente della provincia è dimissionario per aver perso le elezioni in corso.
IL 2 Agosto 2002 viene stipulata la Convenzione di gestione tra il Presidente della Provincia LT (anche presidente dell'ATO per legge regionale) e la società Acqualatina (tale atto non è ratificato come previsto dai consigli comunali: art.17 della convenzione di cooperazione).
Il 1 Gennaio 2003 la società inizia a gestisce gli impianti di molte città, ma per vari problemi tranne quelli di Pontinia, Bassiano, Aprilia, Ponza e Ventotene). Bassiano, Ponza e Ventotene ad oggi non hanno consegnati gli impianti per varie ragioni. Pontinia li ha ceduti nell'Aprile 2004 (data da accertare) ed Aprilia 1 Luglio 2004. Da sottolineare che le concessioni d'uso degli impianti sono avvenute senza deliberazioni dei consigli comunali.
Con atto n.1/2003 la conferenza dei sindaci decide di utilizzare i canoni di concessione per gli uso degli impianti, pagati da Acqualatina, pari a 1.549.371 euro, per capitalizzare le quote della parte pubblica della società. Praticamente, siccome i comuni non hanno denaro per mettere il 51% di capitali, chiedono alla Provincia di accendere un mutuo alla Cassa DD.PP. di 13.485.722,55 che pagheranno con i canoni concessori.
Nei primi 2 anni di gestione le società lamenta di non riuscire a gestire ed il mancato rispetto dell'equilibrio economico-finanziario. Sostiene che i metri cubi erogati sono molto diversi da quelli fatturati, per dispersione fisica ed amministrativa. Lamenta che i costi di gestione (causa alto costo energia elettrica) sono molto superiori ai previsti e che la tariffa riscossa non copre i costi di gestione, pertanto mette in mora l'ATO. A questo punto il 16 Aprilie 2004, l'ATO sigla un accordo capestro (allegato dn4-04 Accordo 16-4-2004.pdf) nel quale rinuncia ai canoni di concessione impianti per gli anni 2003-2004-2005 e si prevede apposita revisione tariffaria per il triennio 2005-2006-2007.
Successivamente il 12 Luglio 2004 l'ATO procede anche ad un aggiornamento tecnico del piano interventi (allegato dn8-04 variazione piano interventi.xls), poiché il gestore non è riuscito a mantenere quanto previsto nel piano in convenzione. La delibera che approva tale modifica (allegato dn8-04 variazione piano interventi.doc) è aspramente criticata e vi si oppongono diversi sindaci ed in particolare il sindaco di Sabaudia parla esplicitamente di illegittimità ed illegalità e fa allegare alla delibera un suo documento.
Il capitale sociale di IDROLATINA, al 2004, in seguito di varie cessioni, risulta così composto:
Enel.Hydro S.p.A 46,875%, Compagnie Generale des Eaux S.C.A 40,761%, SIBA S.p.A 9,171%, AFIN S.p.A 1,916%, EMAS Ambiente,S.p.A 1,277%.
A consuntivo 2004 le cose non vanno bene e la parte pubblica non vuole approvare i bilanci della società. Si prospetta di portare i libri in tribunale. Di fatti il bilancio viene approvato dalla parte privata con solo 2 soci pubblici d'accordo.
Il 17 Giugno 2005, il gestore mette in mora l'ATO che non vuole aumentare le tariffe. Lamenta il mancato rispetto dell'accordo del 16 Aprilia 2004. Si arriva così al 27 Settembre 2005. Per non aumentare la tariffa l'ATO (o meglio i comuni) si accollano un debito di 14,7 milioni di euro (allegato dn5-05 Articolazione tariffa 2005.pdf).
A tale debito ancora una volta dovrebbe far fronte la provincia, accendendo un mutuo da scaricare poi sui comuni.
A Dicembre 2005 avviene altra cessione di capitale della parte privata che oggi (bilancio 2005) risulta così suddiviso: Enel.Hydro S.p.A 0,1%, Compagnie Generale des Eaux (VIVENDI) 96,607%, SIBA S.p.A 0,1%, AFIN S.p.A 1,916%, EMAS Ambiente,S.p.A (in stato di liquidazione) 1,277%.
Su questa cessione Alberto de Monaco scrive al garante per chiedere se vi è stato rispetto della convenzione e dei presupposti di garanzia (allegato esposto al garante su cessione quote IDROLATINA.doc)
Nel 2006 le cose ancora non vanno bene e come riconosciuto dall'ATO, per problemi di interpretazione del testo sugli enti locali, il debito-prestito di 14,7 milioni di euro non può essere erogato al gestore.
Di fatti i sindaci in conferenza si erano assunti il debito in nome e per conto dei comuni, senza poi assumerlo a bilancio degli enti comunali.
Forse su tale impossibilità di erogare il prestito-debito, ha influito anche una mia missiva nella quale segnalavo tale anomalia ai prefetti delle province di Latina, Roma e Frosinone (allegato allegato informativa dati bilancio alla KPMG-CONSOB-PREFETTI 23 Giu 2006.doc).
14 Luglio 2006 a questo punto l'ATO decide di tagliare la testa al toro ed approva un'intera revisione del PIANO D'AMBITO: convenzione di gestione, piano economico, piano interventi, regolamento di servizio, disciplinare tecnico, modello gestionale, tariffe automatiche fino al 2012,etc. Di fatto la conferenza dei sindaci ATO4, il 14/7/2006, ha modificato la convenzione di gestione con la società, rendendola ancora più a favore di Acqualatina e diminuendo le garanzie per gli utenti. Non si prevede più nella nuova stesura la consegna della carta dei servizi ad ogni utente e la consegna del regolamento un mese prima dell'invio della prima fattura (nel caso di acquisizione di nuovo comune).
Per avere un'idea delle modifiche si può leggere il comunicato in allegato (comunicato stampa ACQUALATINA SINDACI INGANNATI O COMPIACENTI.doc).
Da notare che (vedere in seguito) nel frattempo c'è stata una sentenza TAR Latina che ha dichiarata illegittima la quota fissa utilizzata per la tariffa 2005 ed un'ordinanza d'urgenza del giudice civile che ha giudicato vessatorie 9 clausole contrattuali.
Di fatti la manovra del 14 Luglio serve per permettere, come si legge nel bilancio 2005, ad Acqualatina di assumere un prestito ponte di 35 milioni di euro per rimpinguare le casse ormai a secco e successivo prestito di 100 milioni per avviare gli investimenti significativi sulle opere idriche. Insomma si sposta tutto in avanti il debito pur di "accontentare e conquistare" i sindaci e le popolazioni riottose. Solo facendo vedere grandi opere la società riuscirà a giustificare i suoi costi esosi.

Il 25 Gennaio 2007 la Provincia traduce in fatti le decisioni del 14 Luglio e stipula con Acqualatina l'atto aggiuntivo al contratto dell'Agosto del 2002. Difatti il contratto viene riscritto per intero inserendo le modifiche votate il 14 Luglio.
Da notare che nello stesso (come si legge più avanti) la Regione Lazio con delibera di giunta dichiara il contratto del 2002 non conforme alla legge regionale.
Nelle premesse del nuovo contratto preoccupa un richiamo alla delibera ATO n.4/2003 del 3/12/2003 con la quale era stato modificata la composizione sociale da 51% pubblico-49% privato e si era passato semplicemente a società di capitale misto pubblico-privato senza sbarramento per la prevalenza pubblica. Di fatti si teme che a questo punto il privato assuma la maggioranza in vista dell'acquisizione del prestito ponte di 35 milione di euro per far fronte alla liquidità ed ulteriori 100 milioni per avviare gli investimenti richiesti sulle opere idriche.
------------------------excursus contenzioso ATO4- comune di Aprilia --------
Dal 1 Luglio 2004, Aprilia con cessione d'uso degli impianti, è gestita ufficialmente da Acqualatina. Da tener presente che tale cessione viene effettuata senza deliberazione di consiglio comunale.
Nel Maggio 2005 iniziano ad arrivare le prima fatture Acqualatina. Io ed altri che già avevano dato vita ad un comitato cittadino spontaneo, memori di cosa era successo all'avvento di Acqualatina negli altri comuni, istauriamo subito un contenzioso con la società. Con l'aiuto della sezione di Cittadinanzattiva locale formalizziamo una lettera tipo di contestazione della fattura e non paghiamo alla società, ma versiamo acconto di autotutela al comune, per le ragioni indicate nella lettera.
Il 24 Febbraio 2006, il Consiglio comunale sulla spinte della forte pressione popolare, delibera e non approvare il contratto di servizio. Di fatti il sindaco non è d'accordo con tali indirizzi ed assume un comportamento omissivo. Basti pensare che tale delibera è inviata agli organi preposti (ato, Provincia, regione, garante,etc) solo il 2 Agosto 2006.
Stessa cosa fanno il comune di Amaseno e Cori non approvando il contratto di servizio. Ecco allora che la provincia passa al contrattacco e propone ricorsi contre le delibere dei tre comuni Aprilia, Amaseno e Cori.

CONTENZIOSO PROVINCIA CONTRO COMUNE(i)
22 Maggio 2006 La provincia Latina notifica al comune di Aprilia ricorso al TAR Latina (RGN 483-2006) e chiede l'annullamento previa sospensiva della delibera del 24 Febbraio. Stessa sorte tocca alle delibere dei comuni di Amaseno e Cori.
28 Giugno 2006 non viene accolta la sospensiva. Il Sindaco nomina il legale Avv. Malinconico all'ultimo momento, ed il giudice non accoglie la costituzione del Comune, mentre noi come cittadini interveniamo nel ricorso in aiuto al Comune. In seguito, prima dell'udienza di merito, riusciamo a convincere il Sindaco a nominare i nostri legali quali difensori del Comune. Il TAR il 1 Dicembre 2006 ha discusso il merito del ricorso.
23 Febbraio del 2007 Il TAR Latina emette le sentenze n.134,135,136 rispetto ai ricorsi della Provincia contro le delibere di non approvazione del contratto del 2002 tra ATO4 ed Acqualatina.
Le tre delibere sono annullate, perché in sostanza dice il tribunale andavano motivate rappresentando motivi di legittimità più che politici. In ogni modo finalmente il TAR riconosce che i comuni hanno dei poterei sugli atti dell'ATO e possono approvare/non approvare gli atti fondamentali che decide la conferenza dei sindaci.
Il TAR respinge le tesi dell'Ente di coordinamento secondo le quali "una volta costituita a mezzo della convenzione di cooperazione l'Autorità d'ambito, l'organo consiliare degli enti partecipanti non può legittimamente assumere determinazioni di segno diverso o addirittura contrario rispetto a quelle formalmente e democraticamente assunte dalla Conferenza dei sindaci e dei Presidenti (omissis) .. In altri termini deve escludersi che il singolo ente abbia una sorta di potere di veto potendo lo stesso - ove dissenta dalla decisioni assunte o da assumere - semplicemente esternare tale dissenso nella conferenza attraverso il proprio rappresentante". Altresì i giudici hanno ritenuto infondato il principio secondo il quale "l'unico organo di ambito dotato di poteri deliberativi è la conferenza dei sindaci e dei presidenti che si determina a maggioranza e adotta deliberazioni che sono vincolanti per tutti gli enti partecipanti". Al contrario l'esimio Tribunale ha affermato che " Alla luce della previsione degli artt. 5, l.r. n. 6/1996 e 17 della convenzione di cooperazione - riproducente, quest'ultimo, una previsione recata dallo schema allegato alla legge regionale n. 6 - risulta, dunque, l'attribuzione agli organi consiliari del potere di approvazione delle convenzioni di cooperazione e gestione" e che "questo potere di approvazione degli organi consiliari degli enti facenti parte dell'ambito ottimale è un dato di fatto giuridico dal quale non è possibile prescindere; il potere di approvazione degli organi consiliari è infatti espressamente previsto dalla legge regionale (art. 5) e dalla convenzione di cooperazione (art. 17, c. 3), quest'ultima, a sua volta, riproduttiva, si ripete, di una norma che, ancorchè non contenuta nell'articolato della legge regionale n. 6, è pur sempre prevista dallo schema di convenzione allegato alla legge, di cui costituisce parte integrante e con la quale condivide la fonte di produzione. Né appare persuasiva l'interpretazione "riduttiva" di tali previsioni secondo cui esse avrebbero il significato della assunzione da parte dei soggetti pubblici costituenti l'ATO di un vero e proprio impegno ad approvare la convenzione; in questo modo, l'approvazione sarebbe un "atto dovuto" diventando però un atto sostanzialmente inutile, che nulla aggiungerebbe alle convenzioni, peraltro già efficaci per espressa disposizione di legge, e che finirebbe per privare di contenuto precettivo le relative norme."
Ed ancora il tribunale ha sentenziato che "E' più corretto ritenere invece che, in forza delle citate clausole, agli organi consiliari degli enti costituenti l'ATO sia attribuito un vero e proprio potere di approvazione della convenzione (di cooperazione e/o di gestione e delle relative modifiche) stipulata sulla base dello schema predisposto e approvato dagli enti convenzionati attraverso la conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle province" e che "Una volta ammesso che un potere di approvazione della convenzione di gestione in capo ai consigli degli enti locali costituenti l'ATO esiste, perché normativamente riconosciuto, è giocoforza ammettere che esso implichi anche un potere di "disapprovazione" della convenzione. Il potere di approvare infatti logicamente include quello di non approvare; e del resto, se i consigli fossero necessariamente obbligati ad approvare, tale atto - lo si ripete - non avrebbe alcuna concreta rilevanza e le relative clausole normative sarebbero passibili di un'interpretazione contraria alla costituzione perché svuotate di significato e portata precettiva.".
La cosa buffa delle sentenze è che il tribunale ravvede uno sviamento delle procedure ed eccesso di potere dei comuni verso la Provincia, che coordina l'ATO!!!! Eppure negli anni tale sviamento procedurale è stata portato avanti proprio dalla Provincia sostenendo i consigli comunali non avevano competenza sulle decisioni della Conferenza! Infatti negli anni l'Ente coordinatore d'Ambito (Provincia) procedeva a stipulare atti senza attendere che, come prescritto dalla legge regionale e chiarito dal Tribunale, gli Enti convenzionati esercitassero il potere di approvazione (non approvazione) attraverso gli organi consiliari, un dato di fatto giuridico dal quale non è possibile prescindere.

CONTENZIOSO PROVINCIA CONTRO REGIONE
Nel Luglio del 2006 la Provincia aveva chiesto alla regione di esercitare i poteri sostitutivi previsti nella legge regionale 6/96 (Legge Regionale che recepiva la legge Galli) per obbligare i comuni ad approvare e ratificare la convenzione di gestione (contratto di servizio con il gestore). La Regione non aveva risposto. Allora la Provincia promuove ricorso contro il silenzio della Regione e nei confornti dei Comuni di Aprilia, Cori, Amaseno che non approvato il contratto di servizio e contro Bassiano, che non aveva consegnato le reti.
Il ricorso TAR Latina RGN 1064-06 è notificato al comune di Aprilia il 14/11/2006. Nonostante le nostre insistenze, il Sindaco non si costituisce nel ricorso. A questo punto ancora una volta parte di persone del comitato di Aprilia, si costituiscono in aiuto al comune con gli Avv.ti Bossoli e Falcone di Latina. La discussione del ricorso prevista per il 15 dicembre 2006, viene rimandata al 26 gennaio 2007 a causa di uno sciopero degli avvocati. Colpo di scena: la regione Lazio interviene nel ricorso con l'avvocatura della stato ed il 26 mattina deposita in udienza una la delibera n.44 con la quale la giunta regionale ritenendo che la convenzione di gestione ATO4 è difforme da quella tipo prevista nella legge regionale 6/96, dice che non eserciterà i poteri sostitutivi. Le difformità evidenziate dalla regione erano state ampiamente documentate nella nostra memoria di intervento in aiuto al comune di Aprilia. Inoltre l'assessore all'ambiente Zaratti avvia un indagine amministrativa sugli atti dell'ATO4. A questo punto il tribunale prende atto del mancato silenzio e delle motivazioni della regione e fissa nuova udienza a data da destinarsi!
Ma stranamente non prende in considerazione le difformità contrattuali dichiarate dalla Regione prima di emettere le sentenze contro le delibere di non approvazione del contratto dei comuni di Aprilia, Cori ed Amaseno.
CONTENZIOSO CITTADINI ex AZIONE POPOLARE (art.9 testo unico enti locali) CONTRO ACQUALATINA e COMUNE DI APRILIA
Il 7 Luglio 2006 viene portata in discussione al Consiglio una nostra petizione. Il consiglio si sfalda. Il sindaco ed il suo partito non si presentano, gli atti deliberativi per la petizione non sono preparati.
L'11 Agosto 2006, cittadini appartenenti al nostro comitato, promuovono l'azione sostitutiva prevista dall'art9 del TUEL e rinforzata dall'art.20 dello statuto, e chiediamo di annullare l'atto costitutivo della società, almeno per la parte di Aprilia (nb. per fare azione popolare sostitutiva bisogna essere elettori del comune). I comuni contro interessati, sulla scorta di quanto vale per noi potrebbero aderire a tale contestazione innanzi al giudice e chiedere la stessa cosa anche per la loro parte, oppure autonomamente il giudice potrebbe ritenere nullo tutto l'atto o solo la parte di Aprilia.
I nostri avvocati per il ricorso al Tribunale civile di Latina (Atto di citazione RG 56942006) hanno utilizzato per il procedimento il rito societario. L'atto di citazione è stato notificato a tutti i comuni ad Idrolatina ed Acqualatina. Ci sono stati gli scambi di memorie tra le parti. Dopo la prima memoria inviata da noi, sono intervenuti Acqualatina, Comune di Sperlonga e la Provincia. Noi abbiamo risposto a tali memorie con una risposta unica. Acqualatina ha di nuovo risposto, mentre la Provincia di Latina ha chiesto la fissazione dell'udienza.
Il 12 Dicembre 2007 con delibera n.30 il Comune di Aprilia ha assunto la nostra azione popolare ed ha deciso di costituirsi, di assumere direttamente la tutela degli interessi dell'Ente, e di dare mandato al Sindaco per la nomina dei legali, anche nelle persone dei nostri avvocati (Bossoli e Falcone) già difensori e procuratori dei promotori dell'azione popolare.
Il 17 Febbraio 2007 siccome il Sindaco dopo successivi solleciti non provvede a nominare i legali come deliberato dal consiglio il 12 Dicembre, provvediamo a sporgere denuncia dei fatti e paventiamo l'omissione d'atti d'ufficio.

--------------------------- azioni legali versante associazioni----------------
ADICONSUM
L'associazione ADICONSUM ricorre al TAR per chiedere l'annullamento della tariffa 2005, perchè ritiene che è impostata male ed in particolare che la quota fissa della tariffa non può essere messa.
Con sentenza sentenza 406-2006 TAR LATINA ADICONSUM su articolazione TARIFFE 2005 (allegato sentenza 406-2006 TAR LATINA ADICONSUM su articolazzione TARIFFE 2005.doc ), il TAR accoglie in parte le istanze della ricorrente e dice che la quota fissa non può superare tre volte l'ex nolo contatore (circa 9 euro) e che comunque la tariffa va riformulata. Si tenga presente che ciò che viene a mancare dalla quota fissa non può essere tutto recuperato con la parte variabile perchè vi è un parametro K che fissa il limite di aumento.
Acqualatina ha presentato appello al Consiglio di Stato, udienza fissata al 16 Aprilie 2007.
ADICONSUM a fine Ottobre 2006 ha presentato ricorso al TAR x chiedere sospensione ed annullamento delibera ATO4 del 14 luglio 2006, con la quale viene cambiato piano ambito ed approvata tariffa 2006. Il 26 Gennaio 2007 il TAR Latina non concede la sospensiva sulle tariffe 2006 motivando "…il ricorso non è assistito da sicure ragioni di una possibile favorevole definizione nel merito.."? Eppure fu proprio il Presidente del TAR Latina, Dott. Franco BIANCHI, a denunciare ai microfoni di Studio 93 "una grave illegalità" quando il 14 Luglio 2006 fu approvata la tariffa 2006! In effetti, il TAR sta aspettando il pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso tariffe 2005.
CITTADINANZATTIVA
L'associazione Cittadinanzattiva promuove causa ad Acqualatina utilizzando il Codice del Consumo, ritenendo vessatori i comportamenti di Acqualatina. La società ha mancato nell'iter contrattuale 2 cose importanti: consegna dei contratti tipo un mese prima della prima bolletta (art.55 Regolamento del servizio idrico) ed invio carta dei servizi (art. 9c3 convenzione di gestione).
In data 13 Luglio 2006 il giudice monocratico Dott. LOLLO -TIBUNALE di LATINA-ha emesso l'ordinanza nrg 425-2006 , a seguito della causa proposta da Cittadinanzattiva contro Acqualatina SpA e, riconoscendo "i giusti motivi di urgenza, quanto meno nell'esigenza di evitare che contratti ritenuti vessatori, ad alta diffusività ed imposti da un contraente-professionista (indifferentemente persona fisica o giuridica, pubblica o privata) che agisce in condizioni sostanzialmente monopolistiche, continuino a spiegare efficacia e soprattutto ad essere stipulati o quantomeno imposti per 'facta concludentia', in danno di interessi dei consumatori con caratteristiche di essenzialità"..."riguardante un diritto fondamentale della persona quale quello della somministrazione di acqua per la soddisfazione di intuibili quanto elementari ma insostituibili esigenze di vita" ha inibito "ad Acqualatina S.p.A. l'uso delle clausole nn.9, 10 ,14 ,16 ,17, 25 ,26 ,27 ,28 , del Regolamento del SII".
In pratica il Giudice ritenendo di dover agire d'urgenza, ancor prima di emettere la sentenza di merito, ha vietato alla Acqualatina SpA di utilizzare clausole contrattuali mai espressamente sottoscritte dagli utenti e ritenute vessatorie quali:
-penale di 100 euro in mancanza di comunicazione del subentro di utenza;
-sospensione della somministrazione del servizio dopo 2 fatture non pagate;
-risoluzione del contratto da parte del Gestore senza ricorso all'autorità giudiziaria;
-cambio del contatore da parte del Gestore quando lo ritiene opportuno e successivo onere a spese del cliente;
-piena discrezionalità riservata al Gestore di porre il contatore dove vuole salvo imporre poi al cliente di preservare il contatore da manomissioni;
- incremento del doppio del consumo addebitato a titolo di penale in caso di manomissione dei sigilli del misuratore.
Acqualatina ha presentato reclamo su tale ordinanza di giudice monocratico Dott. LOLLO.
La I^ sezione civile del Tribunale di Latina- Presieduta dal Dott. PAPPAIANNI- in data 31 Ottobre 2006, ha emesso la decisione sul reclamo presentato dalla Acqualatina SpA, avverso l'ordinanza emessa dal giudice Dott. LOLLO in fase cautelare, ed ha confermato e ribadito la vessatorietà della clausole n.10,14,16,17,27,28. Di fatti restano confermate vessatorie 6 clausole sulle 9 giudicate tali in prima istanza. Il collegio ha confermato in particolare la vessatorietà delle clausole (16) sospensione della somministrazione del servizio dopo 2 fatture non pagate e (17) risoluzione del contratto da parte del Gestore senza ricorso all'autorità giudiziaria. I giudice hanno dimostrato la piena vessatorietà della clausola 16 anche attraverso un esempio. Hanno scritto infatti che non si può staccare prescindendo dalle motivazioni dell'utente, ed hanno fatto solo a titolo d'esempio, il caso in cui l'utente ha una malattia. Proprio a confermare che non è possibile l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni da parte della società a prescindere dalle ragioni addotte dall'utente.
Per la clausola 17, i giudici hanno ribadito che non ci può essere la risoluzione unilaterale del contratto, e di conseguenza il distacco, senza che la cosa sia vagliata dal giudice. Altrimenti l'utente si troverebbe a doversi appellare al giudice in una posizione subalterna, ciò dopo che la società ha già staccata l'utenza.
Le tre clausole ripristinate come non vessatorie sono la 9 (spese di istruttoria) ,25 (sospensione erogazione x adeguamento impianto) 26( sostituzione contatore a facoltà del gestore con addebito all'utente).
Anche qui i giudici, ripristinando le clausole, hanno chiarito con quale modalità non sono più ritenute vessatorie.
Clausola 9: le spese di istruttoria sono dovute anche quando il contratto non va a buon fine, ma solo se il mancato accoglimento è ricollegabile ad uno scorretto comportamento dell'utente (difformità di dichiarazioni).
Clausola 25: la sospensione temporanea del servizio può avvenire solo per il tempo necessario per permettere all'utente di adeguare l'impianto interno alle prescrizioni tecniche della fornitura. Ritardi fuori dal ritardo dell'utente sono da addebitare alla società.
Clausola 26: le spese di nuovo contatore sono dovute, solo se la sostituzione è si rende necessaria per adeguamento del calibro della fornitura da parte dell'utente. Per esempio quando da impianto per utenza domestica mi serve una fornitura per uso cantiere.
La prima udienza di merito per la causa Cittadinanzattiva contro Acqualatina si è svolta il 15 Gennaio 2007. L'avvocato De Guidi, per conto di Cittadinanzattiva, ha chiesto un rinvio, poiché con il reclamo presentato da Acqualatina sulla prima ordinanza del dott. Lollo, il tribunale ha imposta all'associazione la pubblicazione dell'esito del reclamo. Pubblicazione che costerebbe a Cittadinanzattiva circa 23.000 euro! Il giudice si è riservato di valutare l'annullamento di tale pubblicazione ed ha dato il termine del 28 Febbraio 2007 per presentare memorie.
----------------SITUZIONE VERSANTE CONTESTAZIONE FATTURE---------Anche se di fatto Acqualatina sta gestendo la nostra rete idrica, la sta facendo in modo illegittimo poiché in definitiva non è stato approvato il contratto tra ente e gestore e tra gestore ed utente, e stiamo perseguendo varie strade legali per sostenerlo.
Ad oggi sono state formulate circa 6000 lettere di contestazione della fatture da parte dei cittadini e circa 4500 utenze per tale ragione non stanno pagando al gestore ma al comune direttamente e sono stati versati acconti al comune per circa 300.000 euro.
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Le mie missive/esposti ad organi di controllo e vigilanza (Regione, garante, COVIRI, prefetti, procura) sono innumerevoli e verranno documentati alla commissione di verifica.
Alberto De Monaco


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