1
DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012
74/2012/R/IDR
AVVIO DI PROCEDIMENTO PER L’ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TARIFFARI E PER
L’AVVIO DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI IN MATERIA DI SERVIZI
IDRICI
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 1 marzo 2012
VISTI:
la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre
2000 che istituisce un “quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”;
la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, gli articoli 141,
comma 2, 151, 154, comma 1 e 170, comma 3, lettera l);
la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011;
il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio
2011 n. 106 e, in particolare, l’art. 10 commi 14 e 15;
il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116, recante
“Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del
Dlgs 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato” (di seguito: dPR
n.116/11);
il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 21;
la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità)
29 dicembre 2011, GOP 63/11;
la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/idr.
CONSIDERATO CHE:
il quadro legislativo ha definito, tra gli altri, i seguenti compiti di regolazione e
controllo in materia di servizi idrici:
a) definire i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le Regioni, i gestori e
le associazioni dei consumatori, esercitando, allo scopo, poteri di
acquisizione di documenti, accesso e ispezione nonché poteri sanzionatori, in
caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti;
2
b) predisporre una o più convenzioni tipo, di cui all'articolo 151 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai
servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al
grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di
impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;
d) predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a
ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del
servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici
dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi
sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura
del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano
pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi
inquina paga";
e) approvare le tariffe predisposte dalle autorità competenti;
f) verificare la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni,
rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici
ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti
che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i
gestori del servizio idrico integrato;
g) emanare direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valutare
i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su
base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte
dei servizi resi;
h) formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì
i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;
i) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare
riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e
all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di
autofinanziamento, da trasmettere al Parlamento e al Governo;
l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge n. 210/11, come convertito in
legge n. 214/11, ha stabilito che “sono trasferite all’Autorità per l’energia
elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi
idrici”, da esercitarsi con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla
legge n. 481/95;
l’individuazione della totalità delle funzioni spettanti all’Autorità, è demandata
al dPCM di cui all’articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e ciò anche in
relazione alle funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza
sulle risorse idriche dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto
legge n.70/11 e di cui l’articolo 10, comma 15, del medesimo decreto legge ha
disposto il trasferimento.
3
CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:
con lettera del 24 febbraio 2012, inviata in copia anche ai Presidenti delle
Regioni, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha
segnalato all’Autorità “l’esigenza di dare attuazione a quanto stabilito dalla
Corte Costituzionale, con la sentenza 26/2011, in merito all’abrogazione del
comma 1 dell’articolo 154 del D.Lgs. 152/06 relativo “all’adeguata
remunerazione del capitale investito”, così come stabilito dal DPR 18 luglio n.
116”;
nella medesima lettera del 24 febbraio 2012, il Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare ha chiarito che “il provvedimento in materia
tariffaria debba essere adottato anche nelle more dell’emanazione del DPCM
attuativo di cui all’articolo 21, comma 19, del DL 6 dicembre 2011, numero 201,
convertito in legge 22 dicembre 2011 numero 214”.
CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:
anche nel caso particolare dei servizi idrici:
l’articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n.481/95 prevede che l’Autorità,
per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede, ai soggetti esercenti il
servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;
l’articolo 2, comma 22, della legge n.481/95 stabilisce che le pubbliche
amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e
informazioni, la collaborazione per l’adempimento per le sue funzioni.
CONSIDERATO, INFINE, CHE:
sono disponibili banche dati, presso enti e amministrazioni locali e regionali,
nonché banche dati nazionali che contengono un insieme di informazioni che,
ancorché non complete, sono comunque necessarie per lo svolgimento delle
funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici.
RITENUTO CHE:
al fine di definire una regolazione del settore che tenga conto dei principi
indicati dalla normativa europea e nazionale, garantendo adeguati livelli di
qualità del servizio, sia commerciale (ad esempio, avvio e gestione del rapporto
contrattuale; accessibilità e continuità del servizio) che tecnica (ad esempio,
livello di pressione) e di prestazione (ad esempio, percentuale minima di
popolazione servita; percentuale di realizzazione degli investimenti previsti,
quantità minima garantita), sia necessario acquisire un quadro completo dei dati
e delle informazioni rilevanti in tema di servizi idrici; e che sia a tal fine
necessario integrare quanto già contenuto nelle banche dati esistenti mediante
richieste specifiche nei confronti delle Regioni, degli enti locali, nonché di ogni
altro soggetto pubblico o privato a qualunque titolo operante nei servizi idrici.
4
RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:
nell’ambito della leale collaborazione istituzionale, al fine di pervenire nel più
breve tempo possibile ad un quadro regolatorio certo, sia necessario avviare con
la massima celerità un procedimento per la predisposizione di una metodologia
per la determinazione della tariffa dei servizi idrici e per la connessa regolazione
della qualità dei servizi medesimi, in conformità con i principi della normativa
comunitaria e nazionale ed in modo da coniugare l’inderogabile esigenza di
aumento delle infrastrutture nel settore idrico con il quadro normativo risultante
dal dPR n.116/11;
la predisposizione della suddetta metodologia rientri nelle funzioni trasferite
all’Autorità per effetto dell’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
nel corso del suddetto procedimento dovrà in ogni caso tenersi conto delle
determinazioni assunte con il dPCM di cui all’articolo 21, comma 19, del
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214
DELIBERA
1. di avviare un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di
servizi idrici, volto ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi indicati dalla
normativa europea e nazionale, garantendo adeguati livelli di qualità dei servizi
medesimi; in particolare, in sede di prima applicazione, di specializzare il
procedimento alle attività che compongono il servizio idrico integrato;
2. di dare mandato agli uffici dell’Autorità di formulare, nei confronti delle Regioni,
degli enti locali, nonché di altri soggetti pubblici o privati a qualunque titolo
operanti nei servizi idrici, richieste di dati e informazioni necessarie per ricostruire
un quadro sistemico e completo del settore idrico, anche mediante la collaborazione
di altre pubbliche amministrazioni;
3. di proseguire la collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare di cui alla deliberazione 29 dicembre 2011, GOP 63/11, anche
al fine di precisare i rispettivi ambiti di competenza;
4. di dare mandato, nelle more della necessaria riorganizzazione della struttura
dell’Autorità, al Gruppo di lavoro istituito con deliberazione 2 febbraio 2012,
29/2012/A/idr, per lo svolgimento dell’attività di cui al precedente punto 1 e, in
collaborazione con il Dipartimento Affari Legislativi e Relazioni Istituzionali, per lo
svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle Regioni;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità
www.autorita.energia.it.
1 marzo 2012 IL PRESIDENTE
Guido Bortoni