martedì 6 marzo 2012


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DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012 
74/2012/R/IDR 

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LADOZIONE DI PROVVEDIMENTI TARIFFARI E PER 
LAVVIO DELLE ATTIVITÀ DI RACCOLTA DATI E INFORMAZIONI IN MATERIA DI SERVIZI 
IDRICI 


L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 


Nella riunione del 1 marzo 2012 

VISTI

 la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 
2000 che istituisce un “quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”; 
 la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la 
regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di 
regolazione dei servizi di pubblica utilità”; 
 il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, gli articoli 141, 
comma 2,  151, 154, comma 1 e 170, comma 3, lettera l); 
 la sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2011; 
 il decreto legge 13 maggio 2011 n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 
2011 n. 106 e, in particolare, l’art. 10 commi 14 e 15; 
 il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116, recante 
“Abrogazione parziale a seguito di referendum dell'articolo 154, comma 1, del 
Dlgs 152/2006 in materia di tariffa del servizio idrico integrato” (di seguito: dPR 
n.116/11); 
 il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 
dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 21; 
 la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 
29 dicembre 2011, GOP 63/11; 
 la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2012, 29/2012/A/idr. 

CONSIDERATO CHE:  

 il quadro legislativo ha definito, tra gli altri, i seguenti compiti di regolazione e 
controllo in materia di servizi idrici: 
a) definire i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le Regioni, i gestori e 
le associazioni dei consumatori, esercitando, allo scopo, poteri di 
acquisizione di documenti, accesso e ispezione nonché poteri sanzionatori, in 
caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti; 
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b) predisporre una o più convenzioni tipo, di cui all'articolo 151 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
c) definire le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai 
servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, anche in proporzione al 
grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori di 
impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività; 
d) predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a 
ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del 
servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici 
dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi 
sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura 
del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché siano 
pienamente attuati il principio del recupero dei costi ed il principio "chi 
inquina paga";  
e) approvare le tariffe predisposte dalle autorità competenti; 
f) verificare la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, 
rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici 
ed economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti 
che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i 
gestori del servizio idrico integrato;  
g) emanare direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valutare 
i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su 
base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte 
dei servizi resi;  
h) formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì 
i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;  
i) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare 
riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e 
all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di 
autofinanziamento, da trasmettere al Parlamento e al Governo; 
 l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge n. 210/11, come convertito in 
legge n. 214/11, ha stabilito che “sono trasferite all’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi 
idrici”, da esercitarsi con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla 
legge n. 481/95; 
 l’individuazione della totalità delle funzioni spettanti all’Autorità, è demandata 
al dPCM di cui all’articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 
201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e ciò anche in 
relazione alle funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza 
sulle risorse idriche dall’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto 
legge n.70/11 e di cui l’articolo 10, comma 15, del medesimo decreto legge ha 
disposto il trasferimento. 





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CONSIDERATO, INOLTRE, CHE

 con lettera del 24 febbraio 2012, inviata in copia anche ai Presidenti delle 
Regioni, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 
segnalato all’Autorità “l’esigenza di dare attuazione a quanto stabilito dalla 
Corte Costituzionale, con la sentenza 26/2011, in merito all’abrogazione del 
comma 1 dell’articolo 154 del D.Lgs. 152/06 relativo “all’adeguata 
remunerazione del capitale investito”, così come stabilito dal DPR 18 luglio n. 
116”; 
 nella medesima lettera del 24 febbraio 2012, il Ministro dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare ha chiarito che “il provvedimento in materia 
tariffaria debba essere adottato anche nelle more dell’emanazione del DPCM 
attuativo di cui all’articolo 21, comma 19, del DL 6 dicembre 2011, numero 201, 
convertito in legge 22 dicembre 2011 numero 214”. 

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

anche nel caso particolare dei servizi idrici: 

 l’articolo 2, comma 20, lettera a), della legge n.481/95 prevede che l’Autorità, 
per lo svolgimento delle proprie funzioni, richiede, ai soggetti esercenti il 
servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;  
 l’articolo 2, comma 22, della legge n.481/95 stabilisce che le pubbliche 
amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e 
informazioni, la collaborazione per l’adempimento per le sue funzioni. 

CONSIDERATO, INFINE, CHE

 sono disponibili banche dati, presso enti e amministrazioni locali e regionali, 
nonché banche dati nazionali che contengono un insieme di informazioni che, 
ancorché non complete, sono comunque necessarie per lo svolgimento delle 
funzioni di regolazione e controllo in materia di servizi idrici. 

RITENUTO CHE

 al fine di definire una regolazione del settore che tenga conto dei principi 
indicati dalla normativa europea e nazionale, garantendo adeguati livelli di 
qualità del servizio, sia commerciale (ad esempio, avvio e gestione del rapporto 
contrattuale; accessibilità e continuità del servizio) che tecnica (ad esempio, 
livello di pressione) e di prestazione (ad esempio, percentuale minima di 
popolazione servita; percentuale di realizzazione degli investimenti previsti, 
quantità minima garantita), sia necessario acquisire un quadro completo dei dati 
e delle informazioni rilevanti in tema di servizi idrici; e che sia a tal fine 
necessario integrare quanto già contenuto nelle banche dati esistenti mediante 
richieste specifiche nei confronti delle Regioni, degli enti locali, nonché di ogni 
altro soggetto pubblico o privato a qualunque titolo operante nei servizi idrici. 


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RITENUTO, ALTRESÌ, CHE

 nell’ambito della leale collaborazione istituzionale, al fine di pervenire nel più 
breve tempo possibile ad un quadro regolatorio certo, sia necessario avviare con 
la massima celerità un procedimento per la predisposizione di una metodologia 
per la determinazione della tariffa dei servizi idrici e per la connessa regolazione 
della qualità dei servizi medesimi, in conformità con i principi della normativa 
comunitaria e nazionale ed in modo da coniugare l’inderogabile esigenza di 
aumento delle infrastrutture nel settore idrico con il quadro normativo risultante 
dal dPR n.116/11; 
 la predisposizione della suddetta metodologia rientri nelle funzioni trasferite 
all’Autorità per effetto dell’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; 
 nel corso del suddetto procedimento dovrà in ogni caso tenersi conto delle 
determinazioni assunte con il dPCM di cui all’articolo 21, comma 19, del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 


DELIBERA 


1. di avviare un procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di 
servizi idrici, volto ad adeguare la regolazione tariffaria ai principi indicati dalla 
normativa europea e nazionale, garantendo adeguati livelli di qualità dei servizi 
medesimi; in particolare, in sede di prima applicazione, di specializzare il 
procedimento alle attività che compongono il servizio idrico integrato; 
2. di dare mandato agli uffici dell’Autorità di formulare, nei confronti delle Regioni, 
degli enti locali, nonché di altri soggetti pubblici o privati a qualunque titolo 
operanti nei servizi idrici, richieste di dati e informazioni necessarie per ricostruire 
un quadro sistemico e completo del settore idrico, anche mediante la collaborazione 
di altre pubbliche amministrazioni; 
3. di proseguire la collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare di cui alla deliberazione 29 dicembre 2011, GOP 63/11, anche 
al fine di precisare i rispettivi ambiti di competenza; 
4. di dare mandato, nelle more della necessaria riorganizzazione della struttura 
dell’Autorità, al Gruppo di lavoro istituito con deliberazione 2 febbraio 2012, 
29/2012/A/idr, per lo svolgimento dell’attività di cui al precedente punto 1 e, in 
collaborazione con il Dipartimento Affari Legislativi e Relazioni Istituzionali, per lo 
svolgimento delle attività di cui al precedente punto 2;  
5. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle Regioni; 
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità 
www.autorita.energia.it. 


1 marzo 2012  IL PRESIDENTE 
 Guido Bortoni 

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