giovedì 19 gennaio 2012


La sentenza del giudice di pace mercoledì scorso

Cartella esattoriale illegittima, Condanna bis per Acqualatina

Il precedente per un caso analogo
CARTELLA esattoriale illegittima e assenza del rapporto contrattuale. Sono questi i motivi per i quali il giudice di Pace Lorenzo Morelli ha condannato la società Acqualatina a risarcire per 500 euro un cittadino di Terracina e a pagare 800 euro di spese legali. La sentenza è stata emessa mercoledì scorso presso il Tribunale di Terracina. Morelli ha infatti accolto il ricorso presentato da R.C., che il 23 settembre dello scorso anno si era visto recapitare la cartella esattoriale da Equitalia Gerit per il mancato pagamento della tariffa per il servizio idrico. Un credito insussistente, ha sostenuto sin dall’inizio il legale difensore di R.C., Simone Rinaldi, poiché l’istante «non ha mai sottoscritto alcun contratto di utenza, né tanto meno ha richiesto all’Acqualatina l’allaccio a pubbliche fognature, acquedotti o quant’altro riferibile ai servizi di cui alla cartella esattoriale». Un errore compiuto dal gestore, insomma, dal momento che il ricorrente non risulta intestatario o proprietario di immobili di alcun tipo né a Terracina né in Provincia. Ma c’è di più. Morelli ha accolto anche la seconda istanza del ricorso, secondo cui Acqualatina avrebbe usato lo strumento della cartella esattoriale in modo illegittimo. La cartella esattoriale infatti, dice la sentenza, viene emessa per riscuotere un tributo iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore. Mentre la tariffa di Acqualatina, come spiega anche una recente sentenza della Corte costituzionale, «ha natura di corrispettivo di una prestazione contrattuale », dunque privata. La sentenza del giudice Morelli trova un precedente in una precedente sentenza emessa dal giudice di Pace Eugenio Fedele lo scorso febbraio a seguito di un ricorso. In quel caso il gestore idrico era stata condannato a risarcire un ricorrente per 2 mila 500 euro perché aveva iscritto a ruolo il credito vantato senza essere in possesso né della autorizzazione del Ministero della Finanze né del titolo esecutivo. Il principio era lo stesso: secondo la Corte Costituzionale e la legge Galli i canoni idrici si sono trasformati da tributo a corrispettivo di diritto privato, visto che il rapporto tra il Comune e società è di natura privatistico. In quel caso poi la sentenza metteva in evidenza i precetti dell’ultima finanziaria: secondo i quali per le spa a partecipazione pubblica, è il Ministro delle Finanze ad autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti, qualora vi sia la rilevanza pubblica.

Latina Oggi, Sabato 16 Maggio 2009

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