lunedì 9 gennaio 2012





LA LEGGE OLANDESE SULL'ACQUA


L'Olanda ha approvato nel 2004 una legge che impedisce a tutte le imprese private di produrre e di distribuire l'acqua. l percorso legislativo comincia  nel 1997 quando il governo in carica di allora approvò un documento in cui veniva stabilito che le concessioni per la gestione del servizio idrico potevano essere date esclusivamente ad imprese di proprietà dello stato.
L'iter effettivo della proposta di legge sull'acqua ha inizio nel settembre del 2000 quando l'allora ministro dell'Ambiente olandese, Jan Pronk, presentò un disegno di legge che impediva alle società di diritto privato di gestire la distribuzione dell'acqua,e che attribuiva alle società  di diritto pubblico la competenza esclusiva di produrre e distribuire l'acqua potabile nelle aree di rispettiva competenza.
Nel 2001 il disegno di legge  venne stralciato, a seguito delle dimissioni del governo  a causa degli esiti dell'inchiesta sulle responsabilità dell'esercito olandese in missione di peacekeeping durante il massacro di Srebrenica del 1995.
Ma il governo successivo ripresentò nel 2002 lo stesso disegno  dell'anno precedente.
Questo è stato finalmente approvato dalla camera alta del Parlamento Olandese il 9 dicembre del 2003, con il sostegno di quasi tutti i partiti della maggioranza; il 7 settembre 2004  il disegno  è stato approvato anche dalla camera bassa, e quindi  pubblicato e promulgato con l'apposizione della firma da parte del re.
La legge olandese sull'acqua disciplina solo la distribuzione di acqua potabile per uso domestico, senza occuparsi degli scarichi fognari e del trattamento delle acque reflue.
La legge stabilisce un principio fondamentale per il quale l'acqua potabile per uso domestico
può essere distribuita solamente da personale legalmente qualificato (gekwalificeerde  rechtspersoon), dove per personale legalmente qualificato devono intendersi quei soggetti  pubblici o posseduti dal pubblico al 100%.
Il significato preciso della definizione personale legalmente qualificato lo troviamo nell'articolo 1f della legge:
a) soggetti giuridici di diritto pubblico quali stato, provincia, comune, consorzi idrici.
b) società di diritto pubblico e società di diritto privato a responsabilità limitata che rispettino le seguenti condizioni:  tutte le azioni del capitale della società devono essere detenute direttamente o indirettamente da soggetti di diritto pubblico; la società non può trasferire il suo controllo se non a soggetti di diritto pubblico o a società che rientrino nelle categorie sopra descritte.
c) joint venture tra società rientranti nelle categorie descritte sotto la lettera b).

In aggiunta a ciò vi è l'art 1g che stabilisce quanto segue:
Le società che hanno distribuito l'acqua dal 1 settembre 2000, devono fare in modo che i loro successori siano costituiti da persone legali qualificate.
L'art 3i stabilisce l'esplicito divieto di produrre e distribuire l'acqua potabile al di fuori delle fattispecie descritte. Il divieto di cui sopra va escluso: 1) a quelle società preesistenti di produzione di acqua, il cui controllo viene esercitato da persone giuridiche qualificate; 2) a quelle società di distribuzione dell'acqua preesistenti  in cui il controllo è esercitato da persone giuridiche  qualificate la cui area distributiva viene determinata  attraverso un provvedimento ministeriale, relativamente ad ogni singola società.
L'art. 3m stabilisce che è assolutamente vietato creare una transazione legale grazie alla quale un soggetto diverso da una persona giuridica qualificata possa acquisire il controllo di una società di produzione o distribuzione di acqua, da solo o assieme ad altri.
II  controllo può essere trasferito ad altri ma solo se questi sono soggetti giuridici qualificati.
Il cambiamento di statuto che consenta a soggetti giuridici non qualificati di ottenere il controllo della società è nullo; il trasferimento di  azioni della società a soggetti diversi da persone giuridiche qualificate è nullo; il trasferimento ad altre società di funzioni necessarie all'attività di produzione dell'acqua è nullo.
Prima dell'adozione della legge sull'acqua, il parlamento olandese è stato avvisato che rendere illegale per legge la gestione privata dell'acqua non andava contro nessuna la legislazione europea: in particolare in ambito europeo, se un dato settore non è stato disciplinato da nessuna normativa , ciascuno stato è libero di normare in piena autonomia.
Non esiste quindi nessuna direttiva europea che impedisca ad uno stato membro di rendere illegale la privatizzazione dell'acqua, sia attraverso la vendita che l'affidamento in gestione.
In particolare l'art 295 del Trattato Europeo  stabilisce che ogni stato membro è libero di regolare il sistema della proprietà.
Nel caso specifico nell'Unione Europea non vi è alcuna direttiva che imponga la liberalizzazione del settore idrico agli stati membri, ne si ha notizia circa l'imminente adozione di una misura di questo tipo. C'è stato nel 2003 il tentativo di introdurre una normativa di questo tipo, ma venne respinto a seguito di una forte opposizione, con una risoluzione esplicita del Parlamento Europeo, nel marzo 2004. L'Unione Europea dovrà assumere, in base all'art 48 della risoluzione suddetta, piena responsabilità del settore idrico, così come degli standards di  qualità e di protezione ambientale dell'acqua.
Il Libro Bianco dell'Unione Europea sui servizi di interesse generale fa notare che " c'è una diversità di vedute circa il fatto se sia desiderabile o meno una disciplina a livello comunitario...Non esiste un accordo in relazione all'apertura del settore idrico a livello comunitario".
Se da una parte ci sono delle preoccupazioni riguardo il possibile impatto della bozza di direttiva sul mercato interno dei servizi, il libro bianco della Commissione sui servizi  di interesse generale del 2004, ha specificamente affermato che " talune attività, che possono essere considerate dagli stati membri  servizi di interesse economico generale sono escluse dagli obiettivi della proposta, come i trasporti, o sono soggetti  a deroghe al principio del pese di origine, come i servizi postali, l'elettricità, il gas e l'acqua. Inoltre, la proposta non richiede che gli stati membri aprano i servizi di interesse economico generale alla competizione, ne interferiscano con il modo in cui sono finanziati o organizzati".

Fonte: PSIRU

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