domenica 15 gennaio 2012


 Condanna del Direttore del S.I.I. di Terni
La sentenza e la motivazione emessa dal Tribunale di Orvieto : 
"per abuso di potere per distacco contatore acqua"

Orvieto 13 settembre 2008

2-104 142/08 N. 977/06 R.N.R.
N.119/07 R.G. - ESTRATTO ESECUTIVO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORVIETO

in composizione monocratica
DISPOSITIVO DI SENTENZA E MOTIVAZIONE
(art.544 e segg. 549 C.P.P.)

Il Giudice Dott.ssa Elisa Fornaro
alla udienza del 20.6.008
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nei confronti di :
LATINI MAURO
nato a Terni il 14.5.1947, elett.te dom.to in Terni, presso la sede della società SII - Viale I Maggio,65 Libero - presente
IMPUTATO

Del reato di cui agli art392,c.1 e C.P. perché, quale direttore generale della SII s.p.a., al fine di tutelare il preteso diritto alla riscossione dei crediti inerenti l´erogazione di acqua del Servizio Idrico Integrato,pur potendo ricorrere al giudice, si faceva arbitrariamente ragione da se, incaricando due operai della ASM Terni S,P.A. di effettuare il distacco e l´esportazione del contatore di Montanucci Giulio sito all´interno dell´area condominiale-privata, senza aver richiesto preventiva autorizzazione all´ingresso ai condomini e pur dagli stessi diffidato. Commesso in Orvieto, Via Cerretti n,4,il 7.3.2006.

Con l´intervento del P.M. Dott.ssa S.Bernardini, del difensore di fiducia Avv. De Luca Enrico del Foro di Terni, e dell´Avv. Angelo Ranchino per le parti civili costituite Montanucci Giulio, Tortolini Anna, Medici Pia. Il P.M. ha chiesto la condanna ad € 300,00 di multa. Il patrocinatore della p.c. ha rassegnato conclusioni scritte. La difesa ha concluso chiedendo : assoluzione perché il fatto non sussiste,in subordine perché il fatto non costituisce reato.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

A seguito di decreto di citazione a giudizio, si procedeva ad istruzione dibattimentale nei confronti di Latini Mauro,sopra generalizzato,per il reato meglio descritto in rubrica, p.e.p.dall´art.392, c.1 e 2,c.p.. Nel corso del pubblico dibattimento,svoltosi in presenza dell´imputato libero,previa acquisizione in atti della costituzione di parte civile di Montanucci Giulio, Tortolini Anna e Medici Pia,escussi i testi ed acquisita la documentazione prodotta, le parti concludevano come da verbale. Indi questo giudice pronunciava sentenza come da dispositivo. Preliminarmente va detto che,avvicendatosi il sottoscritto giudicante nella titolarità dell´Ufficio, le parti accettavano l´utilizzabilità degli atti istruttori assunti dinanzi al Dr.Tafuro.
Dall´istruzione dibattimentale espletata è emersa la penale responsabilità del prevenuto in oggetto in ordine al reato ex art.392 c.p. di cui in rubrica del quale, nella impostazione accusatoria,era stato chiamato a rispondere ed è stato possibile ricostruire i fatti per cui è processo. Dall´escussione dei testi si è appurato che Montanucci Giulio era proprietario di un immobile sito in Orvieto la cui utenza per il consumo idrico era gestita dalla SII s.c.p.a..
Per scelta politica, e non per mero inadempimento,il Montanucci decideva di non corrispondere alla S.I.I. l´importo relativo alle bollette di consumo idrico, depositando le relative somme su un libretto al portatore intestato al Comune di Orvieto.
A seguito di mancato pagamento la S.I.I. comunicava l´intenzione di procedere al distacco dell´utenza. Tuttavia,dovendo la S.I.I. operare sul contatore posto all´interno di un´area privata,cui è possibile accedere solo varcando due cancelli, il Montanucci diffidava la S.I.I. a procedere all´intimato distacco.
Tuttavia,nonostante le suddette rimostranze, la S.I.I. incaricava degli operai addetti di introdursi all´interno della proprietà privata e di procedere al distacco dell´utenza. A seguito del suddetto distacco la famiglia del Montanucci subiva notevoli disagi per l´approvvigionamento dell´acqua al fine di far fronte alle primarie esigenze di vita quotidiana Questa la ricostruzione dei fatti così come emersa dalle dichiarazioni rese dalle odierne parti civili.
Il teste Ragno Alessio,dipendente della Società Multiservizi Terni che gestisce l´acqua,escusso all´udienza del 6 Luglio 2007,riferiva che il distacco dell´acqua al Sig. Montanucci era avvenuto su mandato della S.I.I. e che il contatore asportato si trovava in un piazzale davanti all´ingresso delimitato da un cancello.
Riferiva,altresì,il teste che già in precedenza si era recato per effettuare il distacco ma ciò gli era stato impedito probabilmente dal figlio del Montanucci.
Anche il teste Massarelli, dipendente ASM,confermava le dichiarazioni del collega ed aggiungeva di essere a conoscenza del diverbio del Montanucci e la S.I.I. in merito al paventato distacco,tanto che durante il primo accesso vi era la presenza della forza pubblica.
Dalla ricostruzione dei fatti emerge la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all´art.392 c.p. contestato all´imputato,. Infatti,premesso che il reato di ragion fattasi postula che il preteso diritto sia realmente oggetto di contesa fra le parti nel senso che, allorquando si dispiega la condotta violenta dell´autore, sia già in atto fra i soggetti interessati una contesa anche di fatto intorno alla titolarità o all´esercizio di quel diritto,cosa nella specie è risultata esistente,atteso che tra le parti già da tempo si erano verificati problemi dovuti al mancato pagamento delle bollette da parte del Montanucci che avevano portato il S.I.I. ad adottare la decisione di provvedere al distacco dell´utenza con l´asporto del contatore.
Nel caso di specie non solo è risultato provato l´elemento oggettivo ma anche l´elemento soggettivo.
Relativamente all´elemento oggettivo,infatti sappiamo che esso consiste nel farsi ragione da se medesimo, con l´intento di esercitare un preteso diritto mediante violenza sulle cose, più in particolare,consiste in una condotta che si sostanzia nel farsi arbitrariamente ragione di sé, per esercitare un preteso diritto.
L´azione incriminata,difatti presuppone un comportamento positivo dell´agente che rappresenta una indebita attribuzione a se stesso di poteri e facoltà spettanti esclusivamente al giudice.
E´apparsa da subito evidente l´arbitrarietà della condotta da parte dell´imputato che ha autorizzato l´asporto del contatore locato all´interno di una proprietà privata,senza preventivamente munirsi di un provvedimento di un giudice.
La circostanza che il contatore era ricoverato all´interno del piazzale dell´immobile servito e che l´accesso allo stesso era consentito solo a seguito dell´attraversamento di due cancelli, di cui un pedonale ed uno per il passaggio delle macchine con apertura telecomandata, è risultata ampiamente provata dall´escussione dei testi indotti da entrambi le parti. Per la sussistenza dell´ipotesi criminosa è,altresì,necessaria la violenza sulle cose, che può consistere non solo nell´impossessamento ma anche in un danneggiamento,in una trasformazione o in un mutamento di destinazione della cosa stessa. Nel caso per cui è processo il prevenuto ha modificato lo stato dei luoghi asportando il contatore.
Così è a dirsi per il dolo specifico,cioè la coscienza e volontà di esercitare arbitrariamente e violentemente (nella specie asportando in modo definitivo il contatore) le proprie ragioni al fine di esercitare un preteso diritto di proprietà sul contatore.
Consegue da quanto precede che deve essere affermata la penale responsabilità del prevenuto in oggetto in ordine al reato ascrittogli e, per quel che concerne la misura della pena, valutati tutti i criteri di cui all´art.133 c.p., concesse le attenuanti generiche,appare giusto infliggere all´imputato la pena di € 100,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Relativamente alla richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla costituita parte civile, nell´istruttoria dibattimentale l´entità del danno non è stata provata, va pertanto disposta la condanna del prevenuto al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento delle spese di costituzione, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P. Q. M.

Visti gli artt.533 e 533 c.p.p.
Dichiara la penale responsabilità dell´imputato per il reato ascrittogli in rubrica e,concesse le attenuanti generiche, lo condanna alla pena di € 100,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Visti gli artt.538,539 e 541 c.p.p.,
condanna Latini Mauro al risarcimento del danno subito in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, oltre al pagamento delle spese legali di costituzione che liquida in complessivi € 1.800,00 di cui € 1.000,00 per diritti ed € 800,00 per onorari, oltre accessori dovuti come per legge.
Indica in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Orvieto 20.06.08

Il Giudice

f.to Dr.ssa Elisa Fornaro

Depositato in Cancelleria
Oggi 25.7.08

Il Cancelliere

f.to Mirella Tiriboco

Nessun commento:

Posta un commento