SERVIZI PUBBLICI LOCALI, L’ANTITRUST SULL’ART. 23-BIS
Chiamata in causa dall’ultima novità normativa in materia di servizi pubblici locali (art. 23-bis, comma 3, del DL 112/2008, convertito in legge numero 133/2008) , l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha chiarito - in una comunicazione del 16 ottobre scorso - l'ambito di applicazione ed i termini della nuova procedura. L’ambito di applicazione è quello dell’affidamento di "servizi pubblici locali di rilevanza economica", ovvero - per l’Agcm "tutti quei servizi aventi ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, con esclusione dei servizi sociali privi di carattere imprenditoriale". L'Autorità precisa che, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 23-bis, di regola "l'affidamento dei servizi pubblici locali deve essere effettuato mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica", dunque attraverso una gara. L'articolo 23-bis, comma 3, dà però la possibilità di derogare a detta regola generale nel caso in cui sussistano "particolari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento", che "non permettono un efficace e utile ricorso al mercato". In tali circostanze l'affidamento potrà avvenire attraverso modalità differenti dalla gara, purché sempre "nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria". Ci si riferisce, in particolare, ai presupposti ed alle condizioni in presenza dei quali il diritto comunitario ammette l'affidamento diretto in house, come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia sin dalla ben nota sentenza Teckal (C-107/98).
Nella Comunicazione, l'Agcm chiarisce che, qualora voglia affidare un servizio pubblico in via diretta, l'Ente locale interessato deve presentare una preventiva richiesta di parere all'Autorità, compilando un apposito formulario predisposto dall'Agcm stessa. La richiesta dovrà essere presentata prima della delibera con la quale l'Ente Locale stesso affiderà il servizio. Fra le informazioni richieste, l'Ente dovrà fornire all'Autorità una relazione, contenente gli esiti dell'indagine di mercato dai quali risulti, in termini comparativi, la convenienza dell'affidamento diretto rispetto all'esperimento di una procedura di evidenza pubblica.
L'Autorità dovrà rilasciare il parere entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dall'ente locale. Per quanto concerne l'efficacia del parere, l’Agcm prevede che "l'Ente Locale sarà chiamato a tenere nella dovuta considerazione le valutazioni espresse nel parere rilasciato".
Nella Comunicazione, l'Agcm chiarisce che, qualora voglia affidare un servizio pubblico in via diretta, l'Ente locale interessato deve presentare una preventiva richiesta di parere all'Autorità, compilando un apposito formulario predisposto dall'Agcm stessa. La richiesta dovrà essere presentata prima della delibera con la quale l'Ente Locale stesso affiderà il servizio. Fra le informazioni richieste, l'Ente dovrà fornire all'Autorità una relazione, contenente gli esiti dell'indagine di mercato dai quali risulti, in termini comparativi, la convenienza dell'affidamento diretto rispetto all'esperimento di una procedura di evidenza pubblica.
L'Autorità dovrà rilasciare il parere entro sessanta giorni dalla richiesta avanzata dall'ente locale. Per quanto concerne l'efficacia del parere, l’Agcm prevede che "l'Ente Locale sarà chiamato a tenere nella dovuta considerazione le valutazioni espresse nel parere rilasciato".
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