domenica 8 gennaio 2012



Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche




Deliberazione n. 3/2008 16 Luglio 2008




VISTO l’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 e successive modificazioni che attribuisce al Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche (Co.Vi.R.I.) il compito di garantire l’osservanza dei principi di efficienza ed economicità del servizio idrico integrato di cui all’art.141,comma 2 del medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell’interesse degli utenti;

VISTO il “Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento”, di seguito denominato “Metodo”, approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 1° agosto 1996;

VISTA la legge 31 maggio 2006, n. 20, della Regione Toscana;

PREMESSO CHE:

• l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) n. 3 della Toscana, “Medio Valdarno” e

Publiacqua S.p.A. (nel seguito Publiacqua o gestore), gestore unico del servizio idrico integrato (sii) nell’ATO Medio Valdarno, in data 23 marzo 2007 hanno sottoscritto un atto di transazione nel quale, tra l’altro, hanno definito il rapporto relativamente alle richieste avanzate da Publiacqua su:

o “prestazioni accessorie: periodo 2002-2007: riconoscimento del 100% delle stesse come

ricavi non regolati e quindi esclusi dal conguaglio sui ricavi del SII; periodo 2007-2021:

riconoscimento di un adeguato margine (almeno il 25%) su tali attività e quindi da

includere nel conguaglio sui ricavi del SII per il 75%;

o ricavi per autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura:

riconoscimento di un adeguato margine (almeno il 25%) su tali attività e quindi da

includere nel conguaglio sui ricavi del SII per il 75% per il periodo 2007-2021;

• le parti hanno determinato il valore della transazione a favore di Publiacqua nella misura

complessiva e in via forfetaria di euro 6.200.000; altresì, hanno convenuto per il futuro di

considerare le prestazioni accessorie e gli scarichi delle acque reflue industriali in pubblica

fognatura facenti parte del SII e quindi ricavi regolati, e di considerare la vendita dell’acqua

all’ingrosso tra i ricavi non regolati;

• l’AATO con delibera n.2 in data 11 luglio 2007 ha approvato la revisione tariffaria straordinaria

in cui il recupero finanziario delle somme riconosciute al gestore con l’atto transazione in

argomento è imputato in tariffa e spalmato nelle annualità dal 2008 al 2010;

• il Co.Vi.R.I. con nota n.723 del 28 Novembre 2007 ha chiesto all’AATO chiarimenti in merito;

• l’AATO, con nota del 21 gennaio 2008 n. 363, ha fornito le delucidazioni richieste e, in

particolare, afferma che:

− “.sulle modalità di trattamento di alcune poste di ricavo sulla tariffa del servizio idrico

integrato. …l’Autorità …ha impostato un piano d’Ambito in cui le prestazioni accessorie

e i ricavi per gli scarichi delle acque reflue industriali sono considerati nella tariffa reale

media. Publiacqua… ha sempre preteso che per tutto il periodo di affidamento ….le fosse

riconosciuto un margine puro del 25% su tali attività”;

− “l’atto transattivo … ha avuto come obiettivo quello di evitare un ricorso ad un arbitrato

e al TAR”;

− “la transazione ha dato la possibilità di chiudere tale contenzioso … stabilendo

definitivamente come corretta l’impostazione dell’Autorità di Ambito”.

ESAMINATE E VALUTATE nella seduta dell’11 luglio 2008 le controdeduzioni dell’AATO Medio Valdarno contenute nella citata nota n. 363/2008;

RILEVATO CHE

- le attività svolte dal gestore del sii relativamente alla voltura di utenze, subentro, riapertura contatore, prova di taratura contatore, diritto di chiamata ecc., siano da considerare facenti parte del servizio idrico integrato come definito ai sensi dell’articolo 141, decreto legislativo 152/2006;

- nel concetto di servizio idrico integrato debbono essere comprese non solo le attività necessarie al puro e semplice trasferimento della risorsa idrica dal luogo di captazione all’utente, bensì anche ogni altra attività collaterale di carattere tecnico, gestionale ed amministrativo che renda fruibile il servizio idrico integrato da parte dell’utente stesso;

- per quanto attiene alla questione relativa agli scarichi industriali in pubblica fognatura, sulla base dell’esame della normativa nazionale e regionale di settore e dell’analisi tecnica dello svolgimento del servizio, appare di tutta evidenza che la relativa attività debba essere considerata parte del servizio idrico integrato in quanto di quest’ultimo utilizza le strutture e gli impianti necessari per essere svolta;

- il decreto legislativo. 152/2006, articolo 141, comma 2, dopo aver definito il servizio idrico integrato ed i principi secondo cui deve essere gestito, stabilisce che “Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell’ambito del servizio idrico integrato”, con ciò lasciando intendere di ritenere esclusi i soli utilizzi industriali che non scaricano in pubblica fognatura;

- per quanto attiene alla specifica situazione della Toscana, la legge regionale 31.5.2006, n. 20,articolo 5, comma 6 dispone che “E’ attribuita all’AATO la determinazione delle tariffe per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali … sulla base di quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del decreto legislativo 152/2006”;

- poiché gli articoli 154 e 155 del decreto legislativo n. 152/2006 disciplinano rispettivamente la tariffa del servizio idrico integrato e, all’interno di questo, la tariffa del servizio di fognatura e depurazione, appare manifesta la volontà del legislatore regionale, al pari di quello nazionale, di considerare la gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura come appartenente al sii e,conseguentemente, soggetta allo stesso regime tariffario;

- al gestore non andava riconosciuto alcun margine di guadagno oltre quanto già stabilito dal metodo normalizzato, essendo le attività oggetto di transazioni rientranti nel sii;

CONSIDERATO CHE

- l’AATO Medio Valdarno ha indebitamente riconosciuto a Publiacqua S.p.A. la somma di 6,2 milioni di euro e che l’imputazione a tariffa rappresenta un danno all’utenza

DELIBERA

ART. 1) L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 della Toscana (Medio Valdarno) provvederà al recupero della somma di 6,2 milioni di euro per adeguarsi ai rilievi e considerato che Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Via Cristoforo Colombo 44 – 00147Roma

Tel. 0657225244 Fax 0657225290 e-mail: coviri.segreteria@minambiente.it

precedono;

ART. 2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Toscana per gli eventuali provvedimenti di competenza;

ART. 3) Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, avverso il presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica.

IL PRESIDENTE

Nessun commento:

Posta un commento