martedì 3 gennaio 2012

ANTITRUST SU ACEA-SUEZ: NON LUOGO A PROVVEDERE


 ANTITRUST SU ACEA-SUEZ:  NON LUOGO A PROVVEDERE

DATI GENERALI
tipo

Non luogo a provvedere



numero

18153



data

20/03/2008
PUBBLICAZIONE
Bollettino n.

11/2008



Procedimenti collegati
 - 6-Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Non applicabilità della legge)


Testo Provvedimento 
C9202 - ACEA-ONDEO ITALIA/NEWCO
Provvedimento n. 18153 
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
NELLA SUA ADUNANZA del 20 marzo 2008; 
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; 
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
VISTA la comunicazione della società Acea S.p.A., pervenuta in data 27 febbraio 2008, relativa alla costituzione da parte della stessa e della società Ondeo Italia S.p.A. di un’impresa comune attiva nel settore dei servizi idrici; 
CONSIDERATO che l’operazione comunicata, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, non rientra nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, superando le soglie di fatturato di cui all’articolo 1, comma 2, del regolamento CE n. 139/2004; 
CONSIDERATO altresì che la società Acea S.p.A., in data 13 marzo 2008, ha comunicato il formale ritiro della comunicazione dell’operazione di concentrazione;

DELIBERA

che non vi è luogo a provvedere.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 8, della legge n. 287/90 alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.


IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

da www.agcm.it

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