ANTITRUST SU ACEA-SUEZ: NON LUOGO A PROVVEDERE
DATI GENERALI
tipo | | Non luogo a provvedere |
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numero | | 18153 |
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data | | 20/03/2008 |
PUBBLICAZIONE
Bollettino n. | | 11/2008 |
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Procedimenti collegati
- 6-Concentrazione tra imprese indipendenti (esito: Non applicabilità della legge)
Testo Provvedimento
C9202 - ACEA-ONDEO ITALIA/NEWCO
Provvedimento n. 18153
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 20 marzo 2008;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione della società Acea S.p.A., pervenuta in data 27 febbraio 2008, relativa alla costituzione da parte della stessa e della società Ondeo Italia S.p.A. di un’impresa comune attiva nel settore dei servizi idrici;
CONSIDERATO che l’operazione comunicata, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, non rientra nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 287/90, superando le soglie di fatturato di cui all’articolo 1, comma 2, del regolamento CE n. 139/2004;
CONSIDERATO altresì che la società Acea S.p.A., in data 13 marzo 2008, ha comunicato il formale ritiro della comunicazione dell’operazione di concentrazione;
DELIBERA
che non vi è luogo a provvedere.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 8, della legge n. 287/90 alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino | IL PRESIDENTE Antonio Catricalà |
da www.agcm.it
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