domenica 15 gennaio 2012


 COVIRI Comitato per la Vigilanza 
sull’Uso delle Risorse Idriche
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 
Via Cristoforo Colombo 44 – 00147Roma
Tel. 0657225244 Fax 0657225290 e-mail: coviri.segreteria@minambiente.it

Delibera n. 7 1 dicembre 2008
VISTO l’articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 come sostituito dall’articolo 2,
comma 15 del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, che attribuisce al Comitato per la vigilanza
sull’uso delle risorse idriche (di seguito denominato Comitato) il compito di garantire l’osservanza
dei principi di efficienza ed economicità del servizio idrico integrato di cui all’art.141, comma 2 del
medesimo decreto legislativo, con particolare riferimento alla regolare determinazione ed al
regolare adeguamento delle tariffe, nonché alla tutela dell’interesse degli utenti;
VISTO il “Metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di
riferimento”, (di seguito denominato Metodo), approvato con decreto del Ministro dei Lavori
Pubblici del 1° agosto 1996;
VISTA la legge della Regione Lazio 22 gennaio 1996, n. 6 e la legge della Regione Lazio 4
novembre 1999, n. 31;
PREMESSO CHE:
• l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 del Lazio, “Frosinone” ( di seguito
denominato AATO o Autorità) con sede in Frosinone, ha approvato:
- la delibera 27 febbraio 2007 n.4, “Riconoscimento maggiori costi operativi 2003 – 05 e
revisione triennale tariffa”;
- la delibera 5 marzo 2008 n.1, “Art. 12.3 del disciplinare Tecnico: “Modalità di
aggiornamento della tariffa” – Anno 2006” ;
• il Comitato ha condotto una preliminare istruttoria sulla delibera n.1/2008;
• ad esito della predetta istruttoria il Comitato ha scritto 12 Giugno 2008, n.1445 con la quale
ha eccepito la retroattività dell’articolazione tariffaria ivi definita; inoltre, poiché dalle
premesse della delibera n.1/2008 si apprendeva che con delibera n.4/2007, non inviata al
Comitato, era stato approvato un aumento della Tariffa Reale Media (TRM) di circa il 20%,
si chiedeva l’invio con urgenza della delibera n.4/2007 esprimendo da subito il parere circa
l’illegittimità di tale aumento per violazione delle previsioni del Metodo;
• trascorso un congruo periodo di tempo senza aver ricevuto la delibera richiesta, il Comitato
con delibera 16 Luglio 2008, n. 2/2008 inviata all’AATO con nota 17 Luglio 2008, n.1568
ha aperto un procedimento ispettivo finalizzato all’acquisizione del citato provvedimento;
• con nota 18 Luglio 2008, n.768, l’AATO ha inviato la delibera n.4/2007 e la delibera n.
1/2008;
• su richiesta dell’AATO, in data 10 settembre 2008 il Comitato ha incontrato i rappresentanti
dell’Autorità che hanno consegnato i documenti del febbraio 2007 “I maggiori costi
sostenuti da Acea Ato 5 spa nel triennio di gestione 2003-2005” e “Revisione n. 1 dei
rapporti informativi del gestore triennio 2003-2005”;
• nel predetto incontro l’AATO ha evidenziato che:

- il gestore, nel triennio 2003-2005 ha sostenuto maggiori costi, per cause non
completamente imputabili a sua negligenza, pari ad € 21.481.000;
- l’AATO, a seguito della revisione dei costi sostenuti dal gestore e di penalità inflitte per
inadempienze contrattuali, ha rideterminato e riconosciuto i maggiori costi sostenuti dal
gestore in € 10.700.000;
- per quanto attiene alla retroattività della tariffa contestata con la citata nota del Comitato
n. 1445/2008 non ritiene violato il principio di irretroattività degli atti amministrativi;
- l’aumento di oltre il 20% della TRM del 2006, giustificato dal predetto aumento esogeno
dei costi operativi di gestione, è legittimo poiché il 2006 è stato considerato come anno
di avvio della gestione in quanto solo nel 2005 il gestore ha preso in carico il 90% dei
comuni dell’Ambito Territoriale Ottimale;
- il riconoscimento per il pregresso dei maggiori costi operativi è fatto “ in via del tutto
eccezionale” (si veda delibera 4/2007) e che tale somma deriverà dall’accensione di un
mutuo che l’AATO provvederà ad estinguere avvalendosi di economie sui canoni di
concessione da versare ai comuni, senza ulteriori oneri a carico della tariffa del s.i.i..
• su richiesta del gestore - Acea Ato 5 spa - , in data 15 ottobre 2008, il Comitato ne ha
incontrato i rappresentanti che hanno sostenuto le medesime tesi dell’AATO;
• il Comitato, nella seduta del 18 novembre 2008, ha esaminato e valutato la documentazione
fornita e le argomentazioni emerse nei citati incontri.
RILEVATO CHE:
• la delibera n.1/2008, nel determinare l’articolazione tariffaria del 2006, e quindi la base sulla
quale viene redatta la “bolletta” inviata all’utente, con oltre due anni di ritardo, viola il
principio di irretroattività dell’azione amministrativa che è espressione dell’esigenza di
garantire la certezza dei rapporti giuridici, ed il principio di legalità che vieta di incidere
unilateralmente con effetto retroattivo sulle situazioni soggettive del privato. Altresì la
regola di irretroattività degli atti amministrativi, dettata dall’articolo 11 delle preleggi, può
essere derogata solo con una disposizione di legge pari ordinata e non con un atto
amministrativo di natura regolamentare come la citata delibera n. 1/2008;
• la delibera n. 4/2007, nel determinare la TRM del 2006 con l’aumento di oltre il 20%
rispetto all’anno 2005, viola l’articolo 5 del Metodo secondo cui “Per gli esercizi annui
successivi al primo, il limite di prezzo “K”, da applicare sulla tariffa reale media
nell’esercizio precedente, vale: … per tariffa … superiore al lire 1.750 al mc K = 5%”.
Sull’argomento, non può accogliersi la tesi dell’AATO secondo cui il 2005 debba
considerarsi il primo anno di avvio di gestione, poiché la gestione del s.i.i. da parte del
gestore unico ha avuto inizio nel 2003, come d’altra parte riconosciuto dal gestore che per il
periodo 2003-2005 ha chiesto il riconoscimento di maggiori costi, e dalla stessa AATO che
quei costi, seppur parzialmente, li ha riconosciuti; ne consegue che l’incremento annuale
della TRM non possa derogare al limite del 5%.
• La delibera n. 4/2007, nella parte in cui riconosce al gestore i maggiori costi, pari a 10,7
milioni di euro, sostenuti nel periodo 2003-2005, viola il sistema regolatorio del price cap,
previsto dal Metodo, secondo il quale la tariffa è prefissata e l’impresa può raggiungere il
massimo profitto soltanto minimizzando i costi attraverso l’efficienza della gestione.
Specificamente, la citata delibera n. 4/2007 viola l’articolo 4, comma 2, punto 1 del Metodo
secondo il quale “La componente dei costi operativi è stabilita dal piano economicofinanziario
di cui al 3° comma dell’art. 11 della legge”, laddove per legge si intende la legge
5 gennaio 1994, n. 36, abrogata dal decreto legislativo 152/2006 che, sul punto, ne riprende
fedelmente i contenuti, ed il piano economico finanziario è una componente del piano
d’ambito. In altre parole, i costi operativi di gestione sono predeterminati sulla base di
previsioni, salvo apportare, per il futuro, possibili correttivi ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui all’articolo 8 del Metodo stesso.
Si evidenzia che le criticità rilevate in sede di revisione tariffaria sono state generate
dall’inadeguata ricognizione d’ambito, dai ritardi nell’avvio della gestione del s.i.i. in molti
comuni dell’ATO, dai maggiori costi operativi portati dalle gestioni esistenti ed assorbite dal
gestore unico in ritardo e dalle mancate fatturazioni; l’AATO, laddove avesse vigilato
puntualmente sulla corretta applicazione della convenzione di gestione, avrebbe potuto
provvedere alla revisione tariffaria in anticipo rispetto al triennio ordinario di regolazione,
così come stabilito dall’articolo 8, comma 2 del Metodo, evitando in tal modo che la
situazione giungesse ai limiti di gravità rilevati; il gestore, d’altro canto, avrebbe dovuto
comunicare tempestivamente le criticità gestionali emergenti al fine di chiedere la revisione
tariffaria anticipata.
Sotto altro profilo il riconoscimento dei costi in questione viola il principio della
concorrenza in quanto verrebbero mutate le condizioni economiche e finanziarie poste a
base della gara in esito alla quale il gestore si è aggiudicato il servizio.
• Considerato che l’AATO, in contrasto al parere del Comitato circa la retroattività della
delibera n. 1/2008, espresso con la nota n. 1445/2008, non ha adottato alcun provvedimento
nel senso indicato, consentendo, altresì, che il gestore emettesse “bollette” redatte sulla base
della citata delibera n. 1/2008;
VISTO l’articolo 161, comma 7, decreto legislativo n. 152/2006;
VISTO il regolamento di funzionamento del Comitato approvato nella seduta del 13 ottobre 1995;

DELIBERA
ART. 1 - Le premesse ed i rilievi sono parte integrante della delibera.
ART. 2 - Trascorso il termine di trenta giorni dalla notifica della presente delibera senza che
l’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 del Lazio (Frosinone) abbia comunicato al Comitato l’avvio del procedimento finalizzato ad adottare idonei provvedimenti per adeguarsi ai rilievi che precedono, il Comitato eserciterà le azioni di cui all’articolo 161, comma 7, decreto legislativo n.152/2006.
ART. 3 - La presente delibera è inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed alla Regione Lazio per gli eventuali provvedimenti di competenza.
ART. 4 - Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, avverso il presente atto è ammesso ricorso al
T.A.R. entro sessanta giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
120 giorni.
Il Presidente

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