domenica 19 febbraio 2012


  


I “campioni nazionali” dell'acqua, a dispetto della dichiarazioni sull'esigenza di “liberalizzare” il mercato, sono allergici all'idea di concorrenza. 
Iren, ad esempio, è stata “bacchettata” dall'Antitrust. Con una nota del 22 luglio (diffusa ad inizio agosto) l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ha contestato l'affidamento diretto del servizio idrico integrato genovese ad Iride Acqua Gas (oggi Iren Acqua Gas). Questa decisione, che consegna a Iren l'acquedotto fino al 2032, era stata presa nell'agosto del 2009 dall'Ambito territoriale ottimale (Ato) di Genova. Secondo il presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, che ha indirizzato una lettera alla società, al presidente della Regione Liguria Claudio Burlando e ai dirigenti di Iren, “l'Autorità ritiene che […] tale decisione introduca nuovi ed ingiustificati elementi di distorsione della concorrenza nel mercato di riferimento, ponendosi in chiaro contrasto con la legislazione nazionale in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali”. 
Concorrenza, del resto, sembra essere solo una bella parola, utilizzata spesso anche da Roberto Bazzano, il presidente di Iren che è anche alla guida di Federutility, la federazione delle aziende di settore. 
Il problema, per l'Autorità, è che Iride (oggi Iren) ha ricevuto un affidamento diretto, cioè senza gara. L'affidamento diretto, però, è appannaggio di società per azioni interamente controllate dagli enti locali. Nel capitale di Iren, invece, oltre ai Comuni di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, di quelli di Torino e Genova (attraverso la Finanziaria sviluppo utilities) ci sono Unicredit (con la Fondazione Crt) e Intesa San Paolo.  

Quella dell’Antitrust è solo una segnalazione. L'Autorità non ha il potere di revocare la concessione, anche se la lettera dà conto di un “peccato originale” che peserà sul futuro di Iren -1,71 miliardi di euro il ricavo dei primi sei mesi del 2010, con 105 milioni di euro di utile-. La società, nata ad inizio luglio, vorrebbe diventare “il più grande gestore del servizio idrico in Italia”. E l'acquedotto di Genova è l'architrave sul quale costruire questo impero. A fine agosto Bazzano, in una conference call con gli analisti finanziari, ha annunciato che il piano industriale di Iren sarà pronto per dicembre 2011, lasciando intendere -scrive l'Ansa- “che la caccia avviata nel settore idrico con l'Opa su Mediterranea delle Acqua, lanciata assieme al fondo F2i, andrà avanti”. F2i è il fondo di Vito Gamberale, con capitali tra l'altro di Cassa depositi e prestiti e di Merryl Linch (vedi Ae 118). “L'operazione San Giacomo (il veicolo con cui è stato condotta l'Opa su Mediterranea delle Acqua, ndr) non è stata fine a se stessa, sull'ambito della sola Genova -ha detto Bazzano- ma è una joint-venture per consolidare in modo più ampio i servizi idrici, guardando ovviamente prima ai territori storici di riferimento delle aziende del gruppo”. A Piemonte, Liguria e all'Ovest dell'Emilia Romagna. 

Dalla rivista Altreconomia un articolo di Luca Martinelli datato 01 settembre 2010.

L'Autorità garante per la concorrenza bacchetta la multiutility piemontese-ligure-emiliana

Qui di seguito il parere completo dell' Antitrust di cui tratta l'articolo:


AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI GENOVA 
Roma, 22 luglio 2010  
Presidente della Regione Liguria 
Conferenza dei Sindaci dellATO della Provincia di Genova 
Iride Acqua Gas S.p.A. (ora Iren Acqua Gas S.p.A.) 

Nellesercizio dei poteri di cui allarticolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, lAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato intende formulare alcune osservazioni in merito alla legittimità dellaffidamento diretto del Servizio Idrico Integrato nellAmbito Territoriale Ottimale (di seguito, ATO) di Genova,  sino al 31 dicembre 2032, alla società Iride Acqua Gas S.p.A. (oggi Iren Aqua Gas S.p.A.).
LAutorità sottolinea di aver già valutato la questione relativa alla legittimità e allopportunità del sopra citato 
affidamento con la segnalazione AS510 del 26 marzo 2009. In detto contesto, lAutorità aveva rappresentato al 
Parlamento, al Governo e alle Amministrazioni locali competenti le diverse criticità di natura concorrenziale che 
caratterizzavano, da un lato, la Legge Regionale della Regione Liguria 28 ottobre 2008, n. 39, recante Istituzione delle autorità dambito per lesercizio delle funzioni degli enti locali in materia di risorse idriche e gestione rifiuti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dallaltro, la decisione n. 9 del 17 dicembre 2008, con cui la Conferenza dei Sindaci dellATO di Genova aveva disposto, sulla base della citata normativa regionale, la proroga dellaffidamento diretto del Servizio Idrico Integrato in favore della società Iride Acqua Gas S.p.A. Gruppo Iride S.p.A. almeno fino al 30 giugno 2009.  
Nella citata segnalazione, lAutorità aveva ricordato, tra laltro, il principio secondo cui laffidamento di un servizio 
pubblico mediante gara costituisce uno strumento essenziale per lindividuazione dei gestori del servizio secondo modalità che consentono il corretto funzionamento del mercato ed assicurano la c.d. concorrenza per il mercato. Inoltre, lAutorità aveva sottolineato come la natura eccezionale del ricorso allaffidamento diretto del servizio trovasse esplicito riconoscimento nelle modifiche normative alla disciplina delle modalità di affidamento e gestione dei servizipubblici locali, introdotte dallarticolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008. Allo stesso modo, lAutorità aveva sottolineato la natura anticoncorrenziale delle disposizioni, contenute nella citata legge Regione Liguria n. 39/2008, che consentono alle AATO di posticipare la cessazione della concessione qualora la medesima risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati dal gestore, fermo restando l'aggiornamento e la rinegoziazione delle convenzioni in essere (articolo 4, comma 5), evidenziando come prevedere la possibilità in capo alle AATO di rideterminare la data di cessazione della concessione, a fronte della mera rinegoziazione della convenzioni in essere, comportasse, di fatto, lelusione della normativa nazionale in materia ed impedisse agli operatori presenti nel mercato di candidarsi alla gestione del servizio oggetto di affidamento. Per tali ragioni, lAutorità aveva auspicato un adeguamento della normativa regionale ai richiamati principi di matrice comunitaria e nazionale, con conseguente revisione delle relative determinazioni amministrative già in assunte o in via di assunzione da parte della Conferenza dei Sindaci in indirizzo. Tuttavia, alla luce di una nuova segnalazione effettuata dalla Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche (Co.N.Vi.Ri.), è emerso che, successivamente allintervento dellAutorità, non essendo intervenute nel frattempo le auspicate modifiche della legislazione regionale di settore, la Conferenza dei Sindaci dellATO di Genova ha provveduto, con decisione n. 9 del 7 agosto 2009, mediante rinegoziazione della convenzione e rideterminazione della data di cessazione della concessione esistente, peraltro già scaduta ad un nuovo affidamento diretto del Servizio Idrico Integrato alla società Iride Acqua Gas S.p.A. sino al 31 dicembre 2032, senza peraltro menzionare, nella citata decisione, le intervenute modifiche legislative di natura sostanziale e procedurale introdotte dal già richiamato articolo 23-bis della legge n. 133/2008, anche con riferimento al regime transitorio disciplinato dal comma 8 dellarticolo 23-bis, così come modificato dal decreto legge n. 135/2009, convertito in legge n. 166/2009.  

LAutorità ritiene che, per le argomentazioni già svolte nel precedente intervento segnalatorio AS510 del 26 marzo 2009, tale decisione introduca nuovi ed ingiustificati elementi di distorsione della concorrenza nel mercato di riferimento, ponendosi in chiaro contrasto con la legislazione nazionale in materia di modalità di affidamento e gestione  dei servizi pubblici locali, così come disciplinata dallarticolo 23-bis del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008, e successive integrazioni e modifiche, nonché con i principi concorrenziali più volte richiamati da questa Autorità, anche con specifico riferimento al settore dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Sulla base di tali considerazioni, lAutorità sollecita le Amministrazioni in indirizzo a tener conto, con riferimento al caso segnalato, dei principi concorrenziali espressi e auspica che laffidamento del Servizio Idrico Integrato nell'ambito dellATO Genova venga riconsiderato secondo i criteri e le modalità previsti dal citato articolo 23-bis, nonché alla luce dei principi di natura concorrenziale già illustrati nella citata segnalazione AS510 del 26 marzo 2009.
In linea più generale, si richiamano le Amministrazioni competenti a interpretare la normativa rilevante in conformità ai principi di concorrenza stabiliti dallordinamento comunitario e nazionale e si rappresentano, altresì, al legislatore regionale lopportunità e lurgenza di una modifica delle normative di settore attualmente vigenti che tenga conto dei principi concorrenziali sopraenunciati, al fine di stimolare anche nel mercato del Servizio Idrico Integrato un maggiore confronto concorrenziale, volto da una parte a stimolare una crescita del settore e, dallaltra, a migliorare le condizioni di offerta dei servizi a vantaggio degli utenti finali.


IL PRESIDENTE 
Antonio Catricalà

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