giovedì 19 dicembre 2013

Nuove norme per la sospensione dell'erogazione di luce o gas


Tempi certi e procedure definite e trasparenti per la messa in mora e la cessazione dell'erogazione di gas o luce. Previsti indennizzi  a favore dell'utente in caso di violazioni da parte del gestore

Con l'introduzione delle nuove tariffe, l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ha fissato le nuove modalità di sollecito e sospensione del servizio in caso di morosità dell'utente. In particolare per quel che riguarda il distacco dell'erogazione dell'elettricità e del gas, a partire dal mese di aprile, sono state fissate in modo definitivo le tempistiche relative agli avvisi di sospensione  e i termini ultimi per i pagamenti.
L'avviso di costituzione in mora dovrà essere inviato dall'azienda erogatrice tramite raccomandata, con l'indicazione ben evidente della data di emissione.
In assenza di data nella busta, la raccomandata dovrò essere inviata entro tre giorni dalla data indicata dal corpo della raccomandata.
Con riferimento alla data indicata nella lettera, l'utente ha a disposizione 20 gg. per regolarizzare la propria posizione. Scaduti i venti giorni il fornitore dovrà attendere altri tre giorni prima di inviare la richiesta di sospensione.
A questo riguardo la novità introdotta dalla presente normativa riguarda i casi di contestazione. Se infatti la morosità si protrae oltre i venti gg sopra indicati per via di una contestazione da parte del cliente, il fornitore, prima di sospendere l'erogazione della fornitura, dovrà necessariamente rispondere ai reclami scritti del cliente.
Nel caso in cui il fornitore non rispettasse le tempistiche indicate, l'utente avrà diritto a ricevere un indennizzo che gli verrà accreditato automaticamente in bolletta.
Se il fornitore procedesse alla sospensione del servizio senza prima avere inviato la costituzione in morosità, sarà tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo di 30 euro. Nel caso in cui la costituzione fosse stata inviata dal fornitore ma non fossero state rispettate le tempistiche previste dalla normativa  per quanto riguarda il distacco, l'indennizzo che dovrà essere corrisposto all'utente sarà di 20 euro.
In entrambe i casi al cliente non sarà mai richiesto un ulteriore corrispettivo per la sospensione o la riattivazione della fornitura.
Nel mese di giugno mi sono visto recapitare la bolletta della luce da Acea. Bolletta che ho contestato in quanto estremamente più onerosa rispetto alla media delle bollette che avevo fino a quel momento ricevuto. Telefono ad ACEA, comunico la lettura aggiornata , e mi viene risposto che mi verrà recapitata la fattura con il consumo effettivo. Passano i giorni e arriviamo ai primi di luglio, quando da un giorno all'altro senza preavviso mi vedo staccare la luce. Chiedo un permesso a lavoro e mi reco agli uffici di piazzale Ostiense, dove dopo un'attesa interminabile riesco a parlare con l'operatore allo sportello. Che mi dice: "queste sono le bollette da pagare. Oltre a queste però, deve pagare un conguaglio per farsi riattaccare la luce".  Il conguaglio è uguale per tutti ed è di 90 euro. Una rapina. Dopo avere pagato alla posta di via Marmorata faccio il fax dentro gli stessi uffici postali, e l'impiegata mi confessa molto candidamente: "E, lo so. Anche a me hanno fatto così. Succede a tutti.". Recentemente sono venuto a sapere che questa procedura dei distacchi selvaggi, che viene logicamente attuata per incamerare indebitamente i 90 euro di riallaccio, viene applicata dalla stessa Acea anche nell'erogazione dell'acqua. Con una variante, che sarebbe quella di appaltare il servizio ad una ditta esterna, giustificandosi verso gli utenti con la solita storiella per cui la mano destra non sa mai quello che fa la sinistra. In più sembra che se la cooperativa a cui è stato appaltato il servizio dei distacchi, non venga neanche pagata se non raggiunge una data soglia di distacchi effettuati. Con il rischio effettivo per i lavoratori di perdere il posto. Cornuti e mazziati quindi. cm

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